Reggenze e obbligo di incarico, INCOMPRENSIBILE, ora alcune OOSS si rimangiano la parola:
CGIL: https://www.flcgil.it/scuola/ata/incarichi-ad-interim-dsga-incontro-ministero.flc,
Tutti pronti ad impugnare l’art. 57 comma 3,
Qualora nella vigenza dell’incarico triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito territoriale:
a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali);
b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.
Ma chi ha firmato il CCNL 2019/21?
La CISL, anche se ha sbagliato, è coerente e mantiene il punto.
Sembra che considerate i DSGA, già EQ e i prossimi EQ-DSGA precari, solamente delle pedine senza possibilità di parola, ascoltate i lavoratori e l’Amministrazione in primis, ne trarrà i frutti, la UIL l’ha fatto: https://uilscuola.it/sostituzione-del-dsga-uil-in-arrivo-i-primi-effetti-negati-del-nuovo-contratto-di-lavoro-contrari-ai-nuovi-istituti-di-carattere-imperativo/.