Il Documento Unico di Regolarità Fiscale” (anche detto DURC Fiscale) è stato introdotto dell’art. 4 del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 – convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 – ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17- bis che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.
In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.
Come ottenere il certificato
- mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello – pdf deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente.
- mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello – pdf deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle entrate
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
La norma prevede l’obbligo:
- per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
- un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.