ANAA Scuole

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Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi

Le Ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili

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Esaminiamo voce per voce come sono disciplinate le ferie dal CCNL, tenendo ben presente, che sono un DIRITTO del lavoratore.

CCNL 2006/09

ART.13 – FERIE

 

  1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Le ferie sono un diritto del lavoratore.

 

  1. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  2. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
  3. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i

giorni di ferie previsti dal comma 2.

Se ho un’anzianità di servizio, compreso il servizio preruolo, superiore a 3 AA, mi spettano 32 giorni di ferie, altrimenti 30.

 

  1. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Vedi l’articolo pubblicato su ANAA Scuole: Modalità di calcolo ferie ATA su 5 giorni lavorativi, ogni giorno si calcola in ragione di 1,2

 

  1. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  2. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie.
  3. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

Come già legiferato al comma 1, il comma 8 ribadisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, è gravissimo non concedere il diritto alle ferie al lavoratore, l’unica eccezione (comma 15) è il pagamento delle ferie solo se c’è un’interruzione del rapporto di lavoro e non è stato possibile usufruirne.

 

  1. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

Questo comma norma solamente il personale docente e non va esteso agli ATA.

 

  1. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Questo comma disciplina l’impossibilità di usufruire delle ferie da parte del personale docente e ATA.

 

  1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi

di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Il comma 11 molto spesso viene interpretato in modo improprio, non di rado il datore di lavoro assevera a se stesso, il diritto di decidere per il dipendente la fruizione delle ferie, sostenendo che le ferie sono così disciplinate: 15 giorni li decide il lavoratore e gli altri 17/15 l’Amministrazione, ma è esattamente il contrario.

Infatti il comma 8 sancisce che, le ferie “sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili”, pertanto è solo il lavoratore che decide la fruizione dei periodi di ferie. La finestra : “nel periodo 1 luglio-31 agosto”, è una norma a garanzia esclusiva del dipendente, significa che il datore di lavoro ha l’OBBLIGO di “assicurare al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi” e non è possibile derogare, se poi lo stesso, decide di chiederle in altri periodi dell’anno scolastico, è un suo diritto, ma le deve comunque usufruire entro il 31 agosto.

 

 

  1. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Il comma 12 non esplicita chi decide di interrompere le ferie, ma fa solo riferimento ai “motivi di servizio” quindi il datore di lavoro, ma anche il dipendente, ha la facoltà di interrompere le ferie, facoltà da esercitare con atto scritto, ma solo in determinate e circoscritte condizioni di estrema gravità.

 

  1. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

 

  1. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
  2. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

 

CCNL 2016/19

Art. 70 Ferie

  1. L’art. 6, comma 15, del CCNL del 21/02/2002, è così sostituito:

 “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge

e delle relative disposizioni applicative”.

 

Vedi l’articolo pubblicato su ANAA Scuole: Risposte ad alcuni quesiti posti sul diritto alle ferie del personale ATA

 

13/06/2023

Il Presidente 

Diego MILAN

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