Impiegato di concetto
È dal decreto delegato DPR 420/1974 che comincia ad essere regolamentata la composizione, i profili e i requisiti d’accesso per le figure degli uffici amministrativi e precisamente:
- 9 – Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto.
Le assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell’organico, mediante concorsi provinciali per esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un’ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. […]
- 13 – Concorsi riservati.
Un sesto dei posti disponibili annualmente nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive sarà conferito, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle carriere immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla carriera cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo prestato con giudizio complessivo non inferiore a “distinto”, o a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui accedono. […]
Di questi concorsi non se ne è avuta traccia al di fuori di un’unica indizione con svolgimento di un concorso per esami e titoli, a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992.
Il Coordinatore Amministrativo
Viene istituita con il DPR 588/85, l’Area funzionale dei servizi amministrativi in cui si colloca la figura del Coordinatore Amministrativo:
V QUALIFICA
Area funzionale dei servizi amministrativi
Coordinatore amministrativo:
esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione professionale e conoscenza delle procedure amministrativo-contabili e tecniche.
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella predisposizione e nell’attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell’organizzazione del lavoro di segreteria.
Nell’ambito di direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alla elaborazione degli atti amministrativi, al funzionamento dell’ufficio di segreteria, alla vigilanza delle unità sottordinate ed al coordinamento delle attività del personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari.
Cura la tenuta e la conservazione dei registri e degli atti inerenti l’attività amministrativa, contabile e patrimoniale.
Ha rapporti con l’utenza e tratta nel merito i problemi prospettati nell’ambito del proprio settore di competenza; ha rapporti con l’esterno per l’espletamento delle attività connesse con il funzionamento dei servizi di segreteria.
Firma con il capo d’istituto tutti i certificati, gli estratti di registro e le copie di documenti; firma, con il presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto o, nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, i titoli di spesa e gli ordini di incasso e ogni altro atto secondo quanto previsto dalla normativa.
Ha conoscenza del funzionamento e dell’uso di apparecchiature e di procedure semplici per l’elaborazione automatica dei dati.
Fa parte di diritto della giunta esecutiva e, nelle istituzioni in cui non vi sia il consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, svolgendo nei predetti organi collegiali anche la funzione di segretario.
Requisito culturale:
diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, diploma di ragioniere e perito commerciale (sezione commercio con l’estero), rilasciato dagli istituti tecnici commerciali; diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale, rilasciati dagli istituti professionali per il commercio.
Il Responsabile Amministrativo
Al primo CCNL Comparto Scuola del 4.8.1995 appare il profilo di responsabile amministrativo, che sostituisce quella del coordinatore amministrativo (il quale comparirà solamente in modo figurativo nel CCNL 15.3.2001) e per quanto concerne l’accesso del personale ai profili ATA, vige la Legge 3 maggio 1999, n. 124 (in GU del 10 maggio 1999, n. 107) “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”:
AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
PROFILI DI CUI AL D.P.R. 588/85 | PROFILI DI CUI AL PRESENTE CCNL | |
1. Direttore Amm.vo dei Conservatori Accademie | Modificato | I/1. Direttore Amm.vo presso Accademie Conservatori |
2. Coordinatore Amm.vo | Sostituito | II/1. Responsabile Amm.vo |
3. Coordinatore Amm.vo dei Conservatori e Accademie | Soppresso | II/1. Responsabile Amm.vo |
4. Collaboratore Amm.vo | Sostituito | III/1. Assistente Amm.vo |
Art. 6.
(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA)
- L’articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 551. – (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). –
- L’accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all’articolo 553.
- I posti disponibili e vacanti per l’accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell’articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente”.
2. All’articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono premessi i seguenti: “01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti. 02. All’indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
- L’articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 553. – (Graduatorie permanenti). – 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi ì sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 551, comma 4.
- Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla qualifica cui aspirano, purché’ in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Con il CCNL comparto scuola normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999, del 26/05/1999, si stabiliranno le modalità di accesso al profilo di DSGA, che subentrerà nominalmente al vecchio profilo di responsabile amministrativo.
Nel 01/09/2001, tutti gli ex responsabili amministrativi in servizio, ai sensi dell’art. 34 del CCNL, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale, erano stati assunti nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
ART. 34 – IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
- Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
- A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B. In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. È ammesso, altresì, al corso il personale di cui all’art. 21 della legge 463/1978, purché contestualmente all’ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo. Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale. Si applica, in proposito, la disciplina di cui all’articolo 25 ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come integrato dal decreto legislativo n. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.
- Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.
In questa fase storica si inseriscono anche coloro che con l’Accordo in applicazione dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, attua “il Passaggio personale ATA degli EE.LL. allo Stato”:
ART. 5 –
INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
- 1. In caso di presenza in una scuola di più unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli Enti Locali e inquadrate dall’1-1-2000 nel profilo di responsabile amministrativo secondo l’allegata tabella A, sarà inquadrato nell’area D, a decorrere dall’1-9-2000 – previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale, – colui che, essendo responsabile amministrativo titolare in quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarità alla data del 31-12-1999.
- Le altre unità di personale provenienti dagli Enti Locali con qualifiche che danno titolo all’inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola secondo l’allegata tabella A di corrispondenza, saranno del pari inquadrate nell’area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale. Detto personale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità dell’a.s. 2000-2001 e sarà utilizzato per l’a.s. 2000-2001 secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa nazionale.
- Il personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma può chiedere di essere restituito all’Ente Locale di precedente appartenenza – previo consenso del medesimo – entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n. 184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica. In tale caso trova applicazione il precedente art. 2, comma 4.
- Trova applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l’opzione per la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall’art.3, comma 5, con il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
Con nota Prot. n. 339 del 30 luglio 2004 avente per oggetto: Istruzioni operative all. B al D.M. 59 del 23 luglio 2004 Assunzioni DSGA, venivano impartite le seguenti istruzioni:
Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in relazione alla possibilità di utilizzare le graduatorie del concorso per esami e titoli di coordinatore amministrativo per le assunzioni nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi nel limite percentuale indicato nell’art. 7, comma 7, del D.M. 146/2000. Al riguardo, si precisa che le istruzioni operative citate in oggetto, al punto B 11 non escludono tale ipotesi qualora nelle graduatorie provinciali dei concorsi citati vi siano ancora aspiranti che potranno essere assunti nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale situazione, pertanto, dal contingente provinciale autorizzato per le nomine a tempo indeterminato di DSGA, detratta, prioritariamente, l’aliquota del 30% da assegnare al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all’art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all’art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146.
Primo concorso per il profilo di DSGA 2010
per 1800 posti di cui autorizzati per l’assunzione in ruolo 900.
Mobilità Professionale – procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) dall’area inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 sottoscritto il 12 marzo 2009, la quale prevede la mobilità professionale da AA area B a DSGA area D, in sintesi:
Art. 6
prove selettive
6.1. La prova selettiva attribuisce un massimo di 30 punti e si intende superata con il punteggio minimo di 24 punti. Tale prova viene effettuata mediante somministrazione di test, secondo le modalità definite nell’allegato tecnico costituente parte integrante del presente Contratto.
6.2. Le prove selettive, realizzate con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e somministrate on line, vengono effettuate preferibilmente presso i laboratori scolastici utilizzati per il conseguimento della patente europea del computer. Le medesime sono erogate nel rispetto di sperimentate regole sulla sicurezza informatica e sulla protezione di dati riservati, con modalità che ne garantiscano l’affidabilità ed il sicuro riferimento al rispettivo aspirante.
6.3. La prova è realizzata attraverso la somministrazione di un questionario le cui domande sono scelte casualmente, per ogni partecipante, tra quelle disponibili in una apposita banca dati che contiene l’intera raccolta delle domande possibili, con le relative risposte.
6.4. La prova selettiva ha carattere formativo. La collezione delle possibili domande e delle risposte è pubblicata e resa disponibile dal sito intranet del Ministero, onde consentire a tutti di conseguire una congrua preparazione tramite l’apprendimento autogestito.
6.5. Le prove selettive di cui al presente articolo sono finanziate secondo le modalità indicate all’articolo 7, comma 6.
Articolo 7
corsi di formazione
7.1. I percorsi formativi per i passaggi dall’area di appartenenza a quella superiore sono organizzati secondo il modello generale concordato nell’Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e definito nell’Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Accordo.
7.2. I corsi sono strutturati secondo le seguenti articolazioni:
– Passaggio all’area B ed all’area C: 60 ore, di cui almeno 30 in presenza e le restanti a distanza con l’ausilio di procedure telematiche.
– Passaggio all’area D: 100 ore, di cui almeno 50 in presenza e le restanti a distanza con l’ausilio di procedure telematiche
7.3. La formazione prevista dal presente contratto per i passaggi dall’area di appartenenza a quella superiore è considerata servizio a tutti gli effetti. Parimenti, i candidati che partecipano
Articolo 12
norma di prima applicazione per l’area D
12.1. In attesa della determinazione dell’organico dei profili professionali dell’area “C” di cui all’articolo 11, in prima applicazione, alle procedure di mobilità per l’area D è ammesso a partecipare:
- a) Il personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio specifico per l’accesso previsto nella Tabella di cui all’articolo 4 della sequenza contrattuale 25vluglio 2008;
- b) Il personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio per l’accesso alle aree immediatamente superiori con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore ai 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 2 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA;
- c) Il personale appartenente all’area B in possesso di un diploma di maturità e con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA.
- d) Il personale individuato nell’articolo 1, comma 3, della sequenza contrattuale 8 marzo 2002.
Nell’a.s. 2011/12, con nota 11 agosto 2011 prot. n. 6643 veniva trasmesso il DM 10 agosto 2011 n. 74, che autorizzava le assunzioni in ruolo e specificatamente per il profilo di DSGA, coloro che erano inseriti utilmente nelle graduatorie permanenti ed in particolare:
Le assunzioni dei direttori dei servizi di segreteria avvengono con le seguenti modalità: 30% dei posti sono riservati agli aspiranti inclusi nel concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all’art.6, comma 10 della legge 124/99, il 35% dei posti andrà assegnato ai candidati inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992; il 35% dei posti spetta agli aspiranti inclusi nella graduatoria del concorso per soli titoli di cui all’art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati, i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000.
Ancora, per l’a.s. 2014/15 venivano ribadite nel con nota prot. n. 7957 del 07/08/2014 le modalità di immissione in ruolo dei DSGA che continuano a fare riferimento alle modalità (citate nella nota (1) in calce alla medesima nota Ministeriale)
Secondo concorso per il profilo di DSGA 2018
2004 posti, ma autorizzati all’assunzione, tutti coloro che erano collocati utilmente nella graduatoria degli idonei 2605, come da disposizione Prot. n. 2015 del 20/12/20218, concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.
Articolo 2
(Concorso e posti)
- È indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l’accesso al profilo professionale di DSGA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il concorso è bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21.
- Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente bando coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all’allegato A del decreto ministeriale ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
- Il 30 per cento dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso di cui ai commi precedenti
Articolo 12
(Prova preselettiva)
1 La prova preselettiva, computer–based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 13. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 100 quesiti somministrati è diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni
Articolo 13
(Prova scritta)
- I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 4 del presente bando e che abbiano superato l’eventuale prova preselettiva di cui all’articolo 12, sono ammessi, con decreto del competente Direttore dell’USR, da pubblicarsi nel sito internet del MIUR e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte:
- una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B del decreto ministeriale.
- una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all’allegato B del decreto ministeriale.
Articolo 14
(Prova orale)
- I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all’articolo 13, sono ammessi a sostenere la prova orale.
- La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
- un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B del decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA; b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego;
- una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo
scelto dalla Commissione.
EX IL DIRETTORE SGA EX AREA D CON INCARICO TRINNNALE
E.Q. AREA C CON INCARICO TRIENNALE DI DIRETTORE SGA
Con la stipula del nuovo CCNL 2019/21 il DSGA cambia completamente veste, nel nuovo sistema di classificazione è transitato nell’Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE che racchiude i profili D e C del precedente contratto:
Allegato B
TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA
Attuale sistema di classificazione Nuovo sistema di classificazione
Area Area
D e C FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI
Art. 55 elevata qualificazione
Omissis
2 Ciascuna delle posizioni di cui al comma 1 costituisce oggetto di un incarico a termine di Elevata qualificazione (EQ) attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione.
Omissis
5 L’incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dall’Ambito territoriale – al personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). […]
6 Ferma restando la durata triennale dei singoli incarichi, ai dipendenti che, sulla base del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell’area dei DSGA è garantito, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l’incarico di DSGA nonché il diritto di precedenza laddove presentino domanda per la stessa sede ove hanno svolto l’incarico nel triennio precedente.
Omissis
Procedura valutativa per assunzioni nel profilo di EQ 2024
1192 posti per l’immissione in ruolo.
Mobilità Professionale – con l’entrata in vigore del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, triennio 2019 2021, del 18 gennaio 2024, viene attivata una procedura valutativa, per l’assunzione dei facenti funzioni, in cui vengono valutati i titoli che i candidati possiedono elencati nelle tabelle A, B e C del decreto n. 74 del 12 aprile 2024, procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
Art. 58 Progressioni tra le aree
1 Le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
Omissis
Art. 59 Norme di prima applicazione
Omissis
4 Fermo restando il potere di autotutela dell’Amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Capo.
5 […] la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all’ Allegato D.
6 Il Ministero dell’istruzione definisce in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a4) (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 4, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:
- a) esperienza maturata nell’area di provenienza;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.
7 Nel passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, nella valutazione dell’esperienza maturata nell’area di provenienza costituisce pre-requisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi. Analogamente, nei passaggi dall’Area degli operatori all’Area degli Assistenti, costituisce pre-requisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l’aver svolto a tempo pieno – con contratto a tempo determinato – le mansioni dell’area e profilo per cui si concorre.
8 Le progressioni di cui al comma 5 sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 relativo al personale destinatario del presente Capo.
9 Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10.
10 I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno previsto dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
Quindi oltre ad un gravissimo abbassamento del profilo professionale da D a C, sono cambiati i titoli di accesso, e inspiegabilmente si è discriminato il personale ATA già in servizio rispetto ai candidati esterni, ai primi è richiesta la Laurea magistrale, ai secondi la Laurea triennale.
DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA – SETTORE SCUOLA
AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE
omissis
Specifiche professionali:
omissis
Requisiti di base per l’accesso
Per il personale destinato ai servizi amministrativi:
Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Per il personale destinato ai servizi tecnici:
Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Allegato D
CORRISPONDENZA DI CUI ALL’ART. 59, COMMA 5, PER IL PERSONALE ATA Progressione di Area Requisiti
Assistenti da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione
- laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione
oppure
- diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione
CONCLUSIONE
Come sono stati selezionati e assunti i Direttore SGA:
- 01/09/2001 gli ex responsabili amministrativi dello Stato e degli EELL sono transitati al profilo di DSGA area D, attraverso dei corsi di formazione;
- Dal 01/09/2001 ad oggi, se ancora vigenti, si fa riferimento alla possibilità di utilizzare le graduatorie del concorso per esami e titoli di coordinatore amministrativo per le assunzioni nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi nel limite percentuale indicato nell’art. 7, comma 7, del D.M. 146/2000, detratta, prioritariamente, l’aliquota del 30% da assegnare al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all’art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all’art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146;
- 2010 concorso interno per il profilo di DSGA per 1800 posti di cui autorizzati per l’assunzione in ruolo 900;
- 2018 concorso ordinario per il profilo di DSGA per 2004 posti, ma autorizzati all’assunzione, tutti coloro che erano collocati utilmente nella graduatoria degli idonei 2605;
- 2024 Procedura valutativa per assunzioni nel profilo di EQ per 1192 posti per l’immissione in ruolo.
Risultano pertanto dal 2010 ad oggi, aver svolto il concorso per accedere al profilo di DSGA un totale di 3505 DSGA e attualmente in servizio meno della metà:
- 900 candidati della mobilità professionale 2010, di cui più della metà è in pensione;
- 2605 candidati del concorso ordinario 2018, di cui circa 100 erano già DSGAff, dei restanti 2500 candidati esterni, alcuni non hanno mai preso servizio e molti altri hanno già cambiato Amministrazione Pubblica.
Alla luce di questa analisi, seguirà una proposta di ANAA Scuole, in cui si terrà conto delle innumerevoli criticità in cui versa il profilo del DSGA, cercando di fornire una soluzione concreta e definitiva alla figura professionale del Direttore SGA.
Li, 01.09.2024
Il Presidente
Diego Milan